2 maggio 2006

ASSOCIAZIONE  “MEDICI VOLONTARI ITALIANI ONLUS”

STATUTO

DENOMINAZIONE – SIMBOLO – SEDE – DURATA

ART. 1 – È costituita l’Associazione di volontariato denominata “Medici Volontari Italiani”

- Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

L’Associazione opera in conformita’ alle leggi L.266/91 e L.R.22/93, al presente Statuto, al D. L. N.460 del 1997 e al Codice Civile

I soci si impegnano ad adeguarsi alla Carta Europea dell’Azione Umanitaria di Cracovia del 31 marzo 1990.

Il simbolo dell’associazione, qui’ riprodotto, e’ composto da un tondo il cui raggio puo’ variare a piacere, di colore blu nel quale e’ stilizzata una M ed un puntino sopra in mezzo definiti da un profilo bianco e dalla scritta Medici Volontari Italiani in bianco lungo il perimetro. Sono simboli dell’associazione anche le versioni bianco-nero nonche’  quelle positivo-negative.

E’ accettata come rappresentativa dell’associazione la dicitura “M.V.I.”.

L’ associazione e ‘ proprietaria dei simboli e questi possono essere modificati dal Consiglio Direttivo

La sede dell’Associazione è in via Bambaia 10, 20131 Milano.

La durata dell’Associazione è illimitata, potra’ essere sciolta nei modi previsti dallo Statuto, dalla Legge ed in caso di scioglimento per delibera dell’assemblea straordinaria.

L’assemblea dei soci può emanare un regolamento interno, cui è demandata la disciplina degli aspetti ulteriori relativi all’organizzazione ed alla attività dell’Associazione.

SCOPO

ART. 2 – L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e, in ragione di ciò, svolge le seguenti attività:

2

i) assistenza sanitaria e sociale delle popolazioni escluse dalle cure sanitarie, emarginate e bisognose, finalizzata allo sviluppo e al miglioramento delle condizioni igieniche, sanitarie e sociali anche nei Paesi meno avanzati, in spirito di collaborazione per il raggiungimento del benessere fisico, mentale e sociale;

ii) assistenza sanitaria e sociale alle persone colpite da eventi dannosi anche collettivi, come catastrofi naturali e guerre.

L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e, comunque, non in via prevalente. Per il conseguimento dei propri scopi, l’Associazione, in concomitanza di campagne di sensibilizzazione, celebrazioni o altre ricorrenze, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

L’Associazione è aconfessionale, apartitica e non persegue alcun scopo di lucro, diretto od indiretto; ogni suo provento, anche derivante da attività accessorie o da altre forme di autofinanziamento, è destinato ai fini istituzionali di cui sopra.

ART. 3 – Al fine di perseguire le finalità di cui al precedente articolo, l’Associazione:

i) si avvale, senza discriminazione di alcuna natura, dell’opera di medici e di personale sanitario in genere e di ogni altra figura professionale necessaria per il raggiungimento dei propri obiettivi;

ii) ricerca, nei limiti delle sue possibilità, le soluzioni più appropriate, in termini di efficienza ed efficacia, per affrontare e risolvere i disagi delle persone bisognose, sia formulando e realizzando programmi socio-sanitari e di promozione allo sviluppo a medio e breve termine, sia attuando interventi straordinari;

iii) mobilita a favore delle persone bisognose ogni risorsa umana e materiale a sua disposizione, per recare loro aiuto nel più breve tempo possibile, con l’efficacia, la competenza e la dedizione necessaria;

iv) ricerca e sollecita, a livello sia nazionale che internazionale, ogni possibile forma di collaborazione che possa consentire ai suoi aderenti di compiere le missioni in Italia e all’estero, dove si renda necessario il loro intervento;

v) offre la propria collaborazione agli Organismi Internazionali, ai Governi o alle autorità costituite di tutti i Paesi, oltre che agli Enti pubblici a carattere nazionale o regionale, che chiedano il suo aiuto e la sua collaborazione;

vi) si propone di informare ed educare il pubblico sulle proprie finalità ed attività, utilizzando qualunque mezzo di comunicazione;

3

vii) promuove attività di informazione, sensibilizzazione e formazione, sia in ambito nazionale che internazionale, al fine di favorire la conoscenza e la presa di coscienza del diritto alla salute intesa come benessere psicofisico;

viii) svolge attività di selezione e formazione dei volontari, attività di studio, ricerca ed organizzazione dei corsi, seminari e convegni sugli argomenti di interesse dell’Associazione;

ix) si riserva di svolgere inoltre tutte le attività che possano facilitare il conseguimento dei fini anzidetti, anche raccogliendo i mezzi finanziari necessari agli scopi sociali.

x) potra’ costituire una Fondazione avente gli stessi scopi e finalita’ dell’Associazione stessa e a tal fine potra’ accantonare un fondo di riserva destinato alla costituzione della Fondazione

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

ART. 4 – Con delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione potra’ costituire sedi  secondarie in ogni comune del territorio italiano ed all’estero.

MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 5 – L’Associazione è costituita da soci, persone fisiche che condividono le finalità della Associazione e si impegnano a realizzarle.I soci hanno diritto alla qualifica di “Volontario dei Medici Volontari Italiani” e possono fregiarsi dell’apposito distintivo.

ART. 6 – L’ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione previa domanda scritta indirizzata al Presidente, avallata da due soci con anzianità non inferiore ad un anno, dei quali uno deve essere membro in carica del Consiglio Direttivo. L’ammissione all’Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso del socio di cui al successivo

 ART. 11 punto i).

ART. 7 – La qualifica di socio non è trasmissibile. Tutti i soci hanno uguali diritti e sono vincolati al rispetto del presente statuto e del regolamento, alle loro eventuali integrazioni e modifiche nonché alle delibere adottate dagli organi sociali. Tutte le prestazioni fornite dai soci a favore ovvero nell’interesse dell’Associazione sono gratuite. Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 – IL Consiglio Direttivo puo’ attribuire la qualifica di “Socio Benemerito” a persone fisiche ovvero a persone giuridiche che abbiano reso particolari servizi all’Associazione.

4

Questa qualifica non da’ diritto di voto ne’ obbligo di pagamento della quota sociale e puo’ essere revocata a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo stesso.

ART. 9 – I soci sono obbligati a:

i) versare la quota annuale nei modi e nei tempi fissati dal Consiglio Direttivo;

ii) osservare lo Statuto, il Regolamento, le delibere legalmente adottate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;

iii) assolvere agli impegni assunti nei confronti dell’Associazione.

ART. 10 – Il socio che contravvenga ai doveri prescritti dal presente statuto può essere escluso dall’Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo. In via esemplificativa e non tassativa, il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione del socio in caso di:

i) inadempimento del socio degli obblighi assunti nei confronti dell’Associazione;

ii) morosita’nel pagamento della quota sociale protrattasi per tre mesi;

iii) inosservanza delle disposizioni previste dallo Statuto, dal Regolamento ovvero dalle deliberazioni degli organi dell’Associazione;

iv) qualsiasi altro comportamento tenuto dal socio, che risulti incompatibile con l’attività, gli scopi e i principi dell’Associazione.

ART. 11 – La qualifica di socio viene meno per i seguenti motivi:

i) recesso volontario, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima del termine dell’esercizio. In caso contrario, il socio è tenuto alla corresponsione della quota associativa anche per l’anno successivo;

ii) decadenza dichiarata dal Consiglio Direttivo in seguito al venir meno di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;

iii) delibera di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente ART. 10

iv) morte dell’associato.

Il recesso e l’esclusione hanno effetto immediato e non danno diritto al socio ad alcuna parte o quota dei beni dell’Associazione né ad alcun rimborso della quota associativa. Le ammissioni e le esclusioni vengono deliberate dal CD e comunicate a i soci. Entro30 gg dal ricevimento della comunicazione e’ ammesso il ricorso all’Assemblea dei Soci che decide sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione e’ inappellabile.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 12 – Gli organi dell’Associazione sono:

i) l’Assemblea generale dei Soci;

ii) il Consiglio Direttivo;

5

iii) il Presidente, il Vice Presidente,il Tesoriere;

iv) il Collegio dei Sindaci;

v) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 13 – L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci dell’Associazione; in essa hanno diritto al voto i soci in regola con il versamento della quota associativa. Essa viene convocata ordinariamente una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio precedente ( legge 80/2005). Ogni socio ha diritto di voto per tutte le delibere dell’Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l’approvazione e le modifiche dello statuto e del regolamento, nonché la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, esclusivamente da un altro socio in regola con i versamenti. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe.

ART. 14 – L’Assemblea è ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessita’ o quando ne e’ fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati (come previsto dall’articolo 20 C.C.) La convocazione dell’Assemblea è fatta mediante l’invio di lettera di convocazione (anche in forma elettronica) a tutti i soci, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’Assemblea. Nelle lettere di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’Assemblea e l’elenco degli argomenti da trattare. Nel caso di richiesta di convocazione da parte di almeno un terzo dei soci, il Presidente del Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l’Assemblea entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta di convocazione.

ART. 15 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione che nomina un Segretario per la verbalizzazione delle sedute. Spetta al Presidente dell’Associazione o ad un socio da lui delegato verificare la regolarità delle deleghe nonché il diritto di ciascun socio di partecipare e votare in Assemblea. Il Segretario redige e firma, unitamente al Presidente dell’Associazione, il verbale delle riunioni.

ART. 16- L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci più uno. In seconda convocazione, da tenersi almeno due ore dopo la prima, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati per delega. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto

6

dell’esercizio precedente e del preventivo economico finanziario dell’esercizio in corso.

L’Assemblea ordinaria ascolta in tale sede la relazione annuale sulle attività svolte preparata dal Consiglio Direttivo e vota la relazione, i bilanci consuntivo e preventivo.

L’Assemblea ordinaria, oltre quanto previsto negli articoli precedenti, provvede a:

i) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;

ii) eleggere i componenti del Collegio Sindacale;

iii) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;

iv) approvare il rendiconto finanziario, la relazione annuale sull’attività dell’Associazione ed il bilancio annuale.

ART. 17 – L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo, sulle modifiche del presente statuto, sulla emanazione e sulla modifiche del Regolamento, sullo scioglimento e messa in liquidazione dell’Associazione. Le modifiche dello Statuto e lo scioglimento e messa in liquidazione dell’Associazione dovranno essere approvate dall”assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti ( come previsto dall’art 21 c.c. vigente. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole in assemblea di almeno tre quarti degli associati presenti, ai sensi dell’art. 21 cod. civ.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18 – Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri, eletti dall’Assemblea fra i soci dell’Associazione. Non sono eleggibili coloro che abbiano cariche in organismi politici o siano negli organi dirigenti di altre associazioni che operano in campo umanitario. Durante le proprie sedute, il Consiglio Direttivo può avvalersi di esperti e tecnici, ai quali riconosce poteri consultivi e non deliberativi.

ART. 19 – I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione di uno dei Consiglieri nel corso dell’esercizio, è facoltà del Consiglio stesso cooptare un sostituto che sia socio e che rimarrà in carica sino alla Assemblea successiva. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può nominare altresì un Direttore Generale, non necessariamente scelto tra i soci.

7

ART. 20 – Tutte le cariche sociali sono elettive e vengono prestate a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in connessione alla carica rivestita o ad altri incarichi speciali ricevuti che siano state preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e risultino debitamente documentate.

ART. 21 – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed ogni volta viene convocato dal Presidente oppure, quando ne viene fatta domanda, da almeno un terzo dei Consiglieri. In mancanza di una regolare convocazione, il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti. Il Consiglio Direttivo può revocare l’incarico di un suo componente qualora questi non abbia partecipato a tre sedute consecutive.

ART. 22 – Le sedute sono convocate di regola con un preavviso di sette giorni. Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei Consiglieri in carica e sono presiedute dal Presidente, ovvero, in sua assenza, dal Vice-Presidente ovvero ancora, in assenza di ambedue, da chi venga designato dai presenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Un Consigliere designato dai presenti redige e firma, unitamente al Presidente, i verbali delle riunioni.

ART. 23 – Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, la promozione e l’organizzazione dell’attività sociale, l’erogazione dei mezzi di cui dispone l’Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto. Il Consiglio Direttivo attribuisce e toglie a suo insindacabile giudizio la qualifica di Volontario dell’Associazione a chi si impegna in attivita’ a favore dell’Associazione senza esserne socio. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo può inoltre individuare tra i suoi membri, ed eventualmente tra i Volontari, responsabili per la progettazione e la realizzazione di nuove attività, che operino sotto il suo diretto controllo.

ART. 24 – Il Consiglio Direttivo determina ogni anno l’ammontare delle quote sociali e redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere. Al termine dell’esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello il cui bilancio si riferisce.

PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE , TESORIERE

8

ART. 25 – Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione. Icompiti del Presidente sono :

i) convocare e presiedere l’Assemblea ordinaria e straordinaria;

ii) convocare, presiedere e dirigere il Consiglio Direttivo;

iii) predisporre, sentito il Consiglio Direttivo, la relazione annuale sulla situazione organizzativa e sulle attività dell’Associazione da presentare all’Assemblea.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione verso i terzi ed in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente. Il Tesoriere è incaricato della gestione dei fondi societari, predispone la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo, riferisce all’Assemblea della gestione economica; coordina la raccolta dei fondi, qualora non ci siano soci all’uopo dedicati, segnalando al Consiglio Direttivo ogni eventuale irregolarità.

COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 26 – L’Assemblea può nominare un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica per un triennio. I membri del Collegio devono essere scelti tra i soci dell’Associazione. Il funzionamento ed i compiti del Collegio Sindacale sono stabiliti dalla Legge.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 27 – L’Assemblea può nominare un Collegio di Probiviri composto da tre membri scelti tra i soci dell’Associazione, che rimarranno in carica per un triennio, con il compito di esaminare collegialmente il comportamento di soci che risulti non consono alle finalità e allo spirito dell’Associazione.

FINANZE E PATRIMONIO

ART. 28 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

i) dalla dotazione iniziale risultante dall’Atto Costitutivo;

ii) dalle quote associative;

iii) dalle contribuzioni dei soci e dai contributi ordinari e/o straordinari e/o da qualsiasi altra oblazione, erogazione, lascito, sussidio e contributo pubblico o privato che dovesse pervenire nonché da ogni altro bene che pervenga nella disponibilità dell’Associazione;

9

iv) da altri eventuali proventi da attività commerciali e produttive marginali. Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in un inventario depositato presso la sede dell’Associazione.

ART. 29 – L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, è tenuto alla formazione del Bilancio Sociale, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti pervenuti all’Associazione. Tale bilancio, deve essere depositato nella sede sociale almeno 10 giorni prima dell’Assemblea dei soci ed approvato con le modalità stabilite per le delibere assembleari in sede ordinaria. In ogni caso non possono essere distribuiti utili o riserve ai soci, che devono essere totalmente riutilizzate per il raggiungimento delle finalità statutarie. In particolare, è fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 30 – In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e l’eventuale patrimonio residuo dell’ente dovrà essere devoluto, ad opera di questi ultimi e su indicazione dell’Assemblea, a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È escluso comunque ogni rimborso ai soci, salvo diversa destinazione disposta dalla Legge .

Art. 31 – Le controversie che potessero eventualmente sorgere tra l’Associazione, i Soci, gli Organi sociali, i liquidatori per la interpretazione o la esecuzione o comunque in dipendenza delle norme del presente Statuto o dell’Atto costitutivo ed in genere su quanto riferito alla vita dell’Associazione, sono di competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia di volontariato.